CBD e Novel Food in UE (2026): guida all’iter EFSA/Commissione e cosa significa per i prodotti sul mercato

Se nel 2026 ti sembra che sul CBD circolino due realtà parallele (“si vende ovunque” vs “non è autorizzato”), non è una contraddizione: spesso è il risultato di livelli diversi di regole e di comunicazione. Il punto che crea più confusione è cbd novel food: una formula usata come clava (pro o contro), senza distinguere tra iter autorizzativo e presenza effettiva dei prodotti sul mercato.

TL;DR

  • “Novel Food” è un percorso di autorizzazione UE per alimenti/ingredienti “nuovi” (non consumati in modo significativo in UE prima del 15/05/1997).[^1]
  • Per il CBD, l’UE valuta sicurezza e condizioni d’uso: non è un “bollino qualità marketing”.[^2]
  • EFSA fa la valutazione scientifica (safety assessment); la Commissione decide e, se autorizza, inserisce nella Union List.[^3]
  • Nel 2026 possono coesistere: prodotti in vendita + iter non conclusi + interpretazioni nazionali/controlli.
  • Se un prodotto è sul mercato, non significa automaticamente “autorizzato UE” o “sicuro a prescindere”.

Che cos’è “Novel Food” e perché riguarda il CBD

“Novel Food” è una categoria regolatoria dell’Unione Europea: riguarda alimenti o ingredienti che non risultano consumati in modo significativo nell’UE prima del 15 maggio 1997. Quando rientrano in questa definizione, devono essere autorizzati prima dell’immissione sul mercato come alimento/alimento integratore, secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) 2015/2283.[^1]

Per il CBD, la Commissione europea ha inquadrato il tema nel perimetro Novel Food: questo non “proibisce” in automatico, ma sposta la discussione su un binario preciso: dati di sicurezza, specifiche del prodotto, condizioni d’uso, popolazioni a rischio, etichettatura.[^2]

Nota pratica: quando senti “è Novel Food”, la domanda corretta non è “quindi è legale/illegale?”, ma: “a che punto è l’iter di autorizzazione e per quale tipo di prodotto, dose e purezza?”


CBD Novel Food: come funziona l’iter (step-by-step) — Commissione/EFSA

Di seguito lo schema essenziale dell’iter UE (semplificato, ma fedele ai ruoli): Commissione = procedura/decisione; EFSA = valutazione scientifica; Union List = esito autorizzativo.[^1][^3]

Domanda/dossier

  1. L’operatore presenta una domanda (application) per un prodotto definito: origine, processo produttivo, specifiche (purezza, contaminanti), stabilità, usi previsti, categorie alimentari, popolazione target, ecc.[^4]
  2. Il cuore è il dossier: deve includere dati e studi conformi ai requisiti scientifici e amministrativi (incluse prove su sicurezza/assunzione/dosi, dove richiesto).[^4][^5]
  3. Se c’è incertezza sulla “novelty”, esiste anche un processo di consultazione con le autorità competenti nazionali (strumento distinto dalla domanda di autorizzazione).[^6]

Valutazione EFSA (safety assessment, dati)

EFSA valuta la sicurezza del novel food: produzione, composizione, impurezze, tossicologia, assunzione stimata, gruppi vulnerabili, interazioni potenziali con dieta/uso previsto.[^4]

Sul CBD, EFSA ha segnalato in passato gap di dati e incertezze, con focus su aspetti come tossicità riproduttiva e altri endpoint, sottolineando che la sicurezza non può essere “assunta” senza evidenze adeguate.[^7] Nel 2026 EFSA ha pubblicato aggiornamenti e comunicazioni sul tema, inclusa l’idea di livelli “provvisori” legati alla disponibilità dei dati (un segnale, non una scorciatoia).[^8][^9]

Decisione Commissione + elenco Unione

Dopo la valutazione EFSA, la Commissione europea gestisce la fase decisionale (comitati, atti, condizioni d’uso). Se l’esito è favorevole, il novel food viene inserito nella Union List (elenco positivo): da quel momento è autorizzato alle condizioni specificate (usi, limiti, etichettatura, specifiche).[^3][^10][^11]


Cosa cambia per i prodotti sul mercato nel 2026 (scenari realistici)

Nel 2026, senza farsi trascinare dalla propaganda (né proibizionista né “tutto-ok”), i casi realistici da distinguere sono questi:

  1. Prodotti in vendita, iter UE ancora non concluso o frammentato per tipologia
    Possibile coesistenza tra disponibilità commerciale e percorso autorizzativo non uniformemente chiuso. Questo alimenta confusione: “se è in vendita allora è autorizzato” è una deduzione spesso sbagliata.

  2. Prodotti “CBD” molto diversi tra loro
    Il dossier Novel Food non riguarda “il CBD in generale” in modo astratto: riguarda un prodotto definito (purezza, estrazione/sintesi, impurità, modalità d’uso, dose). Cambiando questi parametri, cambiano anche i profili di valutazione.

  3. Maggiore attenzione a dose e popolazioni a rischio
    Le discussioni 2026 ruotano più spesso su assunzioni realistiche, margini di sicurezza e categorie sensibili (es. gravidanza/allattamento, età giovane, interazioni con farmaci), tema richiamato anche nel dibattito pubblico sulle soglie “provvisorie”.[^9]

  4. Controlli e comunicazione: la “zona grigia” si paga in etichetta
    Anche senza entrare in dettagli paese-per-paese, la tendenza è chiara: ciò che viene tollerato sullo scaffale può essere contestato su claim, presentazione del prodotto e conformità documentale (COA, tracciabilità, limiti dichiarati).


Cosa NON significa

Questa sezione serve a disinnescare i fraintendimenti più comuni (e più comodi).

  • “È Novel Food” ≠ “è vietato in automatico ovunque”
    È una cornice procedurale UE: indica che, per essere messo sul mercato come alimento/ingrediente, serve un percorso di autorizzazione UE (e che l’assenza di autorizzazione non è un timbro morale, ma un problema di status regolatorio).[^1]

  • “È in vendita” ≠ “è autorizzato UE”
    Presenza sul mercato e status autorizzativo possono divergere per tempi, controlli, priorità e interpretazioni operative.

  • “EFSA valuta” ≠ “EFSA approva”
    EFSA fa la valutazione scientifica del rischio; l’autorizzazione è un atto della Commissione e si materializza nell’inserimento nella Union List.[^3][^10]

  • “Autorizzato” ≠ “sicuro a prescindere e per chiunque”
    Anche un novel food autorizzato è sicuro alle condizioni d’uso previste e con obblighi di etichettatura. “La dose fa la norma” (oltre che il veleno).[^12]

  • “CBD” ≠ “un solo prodotto”
    Purezza, contaminanti, matrice (olio, alimento, bevanda), dose e modalità d’uso cambiano il profilo di rischio e l’interpretazione.


Implicazioni per etichette e comunicazione (senza claim medici)

Se vuoi restare sul terreno solido (e ridurre rischi di contestazioni), nel 2026 la bussola è questa:

  1. Etichetta = fatti verificabili, non promesse
    Ingredienti, quantità, modalità d’uso, avvertenze: tutto deve essere coerente e documentabile.

  2. COA e tracciabilità come igiene minima
    Un Certificate of Analysis (COA) non è “un trofeo”: è un documento utile se è aggiornato, leggibile, coerente con il lotto e con ciò che dichiari in etichetta.

  3. Claim: attenzione al salto logico
    Anche frasi “soft” possono diventare claim impliciti. Evita scorciatoie: niente promesse, niente “cura”, niente riferimenti a condizioni cliniche. Il marketing “allusivo” è spesso quello che costa di più.

  4. Non confondere “novel food” con “health claim”
    L’iter Novel Food riguarda l’autorizzazione a essere commercializzato come alimento/ingrediente; i claim salutistici sono un altro piano normativo e richiedono basi e autorizzazioni specifiche.


Glossario

  • Novel Food: alimento/ingrediente non consumato in modo significativo in UE prima del 15/05/1997; soggetto a autorizzazione UE.[^1]
  • EFSA: Autorità europea per la sicurezza alimentare; valuta la sicurezza (risk assessment) dei novel food.[^4]
  • Commissione europea: gestisce la procedura e adotta la decisione finale di autorizzazione (risk management).[^10]
  • Dossier: insieme strutturato di dati (composizione, produzione, sicurezza, usi, esposizione) presentato dall’operatore.[^5]
  • Safety assessment: valutazione scientifica della sicurezza alle condizioni d’uso proposte (dose, popolazione, matrice).[^4]
  • Autorizzazione (Union List): inserimento del prodotto nell’elenco UE dei novel food autorizzati con condizioni d’uso e requisiti.[^3]
  • Claim: dichiarazione (esplicita o implicita) sugli effetti di un prodotto; se sanitaria/terapeutica può essere contestabile e richiede basi normative specifiche.
  • Specifiche: parametri tecnici del prodotto (purezza, contaminanti, profilo cannabinoidi, solventi residui, ecc.) che definiscono “che cosa” viene valutato e messo in lista.

FAQ

Il CBD è “approvato” in UE come alimento?

Dipende dal prodotto specifico e dal suo status nell’iter. In UE l’autorizzazione come Novel Food si concretizza con l’inserimento nella Union List e relative condizioni d’uso.[^3]

Se un prodotto al CBD è già in vendita, posso considerarlo automaticamente conforme?

No: la presenza sul mercato non coincide automaticamente con autorizzazione UE, correttezza di etichetta, o assenza di claim impropri. Nel dubbio, conta ciò che è documentabile (COA, etichetta, tracciabilità).

Novel Food significa che il CBD è “sicuro”?

Novel Food significa che la sicurezza viene valutata e, se autorizzato, è considerato sicuro alle condizioni d’uso definite (dose, categorie, avvertenze). La sicurezza “in assoluto” non esiste: esiste un perimetro di uso.[^12]


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