Prima cosa: non è “liberi tutti”, ma nemmeno “tolleranza zero” automatica
Sul tema “droghe alla guida” c’è spesso la stessa miscela: paura, slogan e poca chiarezza tecnica. La novità di queste ore è che la Corte costituzionale (sentenza n. 10/2026) ha chiarito come va letta l’applicazione dell’art. 187 del Codice della strada dopo la riforma 2024.
Tradotto: non basta risultare “positivi” in astratto. Per essere punibili serve che la guida avvenga in condizioni concretamente pericolose per la sicurezza stradale, in un tempo compatibile con un’influenza reale sulle capacità di controllo del veicolo.
Se ti interessa guidare senza finire nel tritacarne (e senza credere alle leggende metropolitane), qui trovi una guida pratica: cosa cambia, cosa conta nei controlli e che cosa significa anche per chi assume farmaci o cannabis terapeutica.
Che cosa ha stabilito davvero la Consulta (e cosa NON ha detto)
La Corte non ha cancellato l’art. 187. Ha ritenuto la norma compatibile con la Costituzione a condizione che venga interpretata così: può essere punito solo chi si mette alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Punto essenziale: la sentenza non introduce soglie numeriche valide per tutti e non crea una “tabella magica” di quantità. Impone un criterio: la punibilità non può reggersi su un automatismo “positivo = colpevole”, ma deve essere collegata a un rischio concreto per la circolazione, valutato su basi tecnico-scientifiche e con procedure corrette.
La differenza chiave: “positività” non significa automaticamente “reato”
Molte sostanze (e alcuni metaboliti) possono lasciare tracce rilevabili anche quando gli effetti sono terminati. Se la norma diventasse un interruttore (“positivo/negativo”), rischierebbe di punire condotte che non sono pericolose.
La Consulta rimette il tema al suo punto logico:
- non conta la presenza astratta di tracce;
- conta se l’assunzione è collocabile, rispetto alla guida, in un intervallo temporale compatibile con effetti rilevanti;
- e soprattutto se la guida avviene in condizioni che creano pericolo concreto per la sicurezza stradale.
In pratica: il tema non è solo “hai assunto?”, ma “hai guidato in condizioni pericolose, dimostrabili e coerenti con scienza e procedure?”.
Controlli su strada: screening vs conferma (qui si gioca tutto)
Nei controlli reali c’è un equivoco frequente: test rapido ≠ prova definitiva.
In genere il percorso corretto è:
- screening su strada (ad esempio fluido orale/saliva, secondo protocolli);
- conferma/accertamento tossicologico-forense, con regole su prelievo, conservazione e catena di custodia.
La tenuta della contestazione dipende molto da:
- che test è stato fatto e come;
- se c’è stata una conferma secondo procedure;
- come sono stati gestiti campioni e catena di custodia;
- che cosa emerge sul piano tecnico (compatibilità temporale e rilevanza rispetto alla guida).
Saliva, sangue, urine: cosa pesa e cosa può essere fuorviante
Semplificando senza scorciatoie:
- Fluido orale (saliva): spesso usato per lo screening su strada; richiede rigore procedurale.
- Sangue: tipicamente più robusto per l’accertamento tossicologico-forense e per ragionare sulla prossimità temporale rispetto alla guida.
- Urine: possono indicare anche assunzioni non recenti. Per questo, di regola, da sole non collocano bene nel tempo l’assunzione rispetto alla guida e non sono il miglior indicatore di “influenza attuale”.
Cosa cambia, concretamente, per chi viene fermato
Non aspettarti “tutto permesso” o “tolleranza zero”: cambia il perimetro della prova e la solidità degli automatismi.
Diventano più importanti:
- correttezza dell’iter (screening, conferma, verbali, catena di custodia);
- matrice usata e coerenza tecnico-scientifica;
- contesto: segni/sintomi osservati, condotta di guida, eventuale sinistro, condizioni rilevate.
Il punto è semplice: la valutazione non dovrebbe reggersi su uno “sì/no” astratto, ma su elementi che descrivono se c’era un pericolo reale per la sicurezza stradale.
Farmaci, terapie e cannabis terapeutica: come stare nella realtà (senza miti)
Tema delicato: chi assume farmaci o terapie che possono incidere sui test o sulle capacità di guida.
Tre punti pratici:
- la documentazione medica può spiegare il contesto della presenza di una sostanza;
- non è un’immunità: la sicurezza stradale resta il criterio;
- la domanda decisiva resta: la guida avveniva in condizioni compatibili con pericolo concreto? con quali elementi lo si dimostra?
Linea prudente: se assumi terapie potenzialmente impattanti, chiedi al medico indicazioni chiare sulle finestre in cui evitare la guida.
Se ti fermano: checklist essenziale (senza improvvisazioni)
Questa non è consulenza legale. È buon senso operativo.
- Mantieni calma e collaborazione.
- Chiedi di capire che test viene fatto: screening? conferma? con quali modalità?
- Se assumi farmaci/terapie: tieni con te documentazione essenziale (prescrizione/piano terapeutico).
- Segna mentalmente orari, luogo e passaggi del controllo (e appena possibile annotali).
- Se c’è contestazione: evita “difese fai-da-te” e valuta un professionista, se serve, con competenze specifiche.
Perché interessa anche chi legge Canapalandia (CBD, canapa, zone grigie)
Perché sposta la discussione dagli slogan al punto vero: la sanzione penale deve colpire condotte pericolose e la prova deve reggersi su basi tecnico-scientifiche e procedure corrette, non su automatismi.
In una filiera già piena di ambiguità, questo è un passaggio importante: più rigore nella prova significa, almeno in teoria, meno arbitrarietà. In pratica conteranno protocolli, prassi operative e orientamenti dei giudici.
Domande frequenti
Se risulto positivo al test rapido su strada, sono automaticamente punibile?
No. Lo screening non è una condanna automatica: contano la conferma, le procedure e la dimostrazione di condizioni concretamente pericolose.
Le urine bastano per dimostrare la guida “sotto effetto”?
In genere no: possono indicare anche un’assunzione non recente e non collocano bene nel tempo l’assunzione rispetto alla guida.
Se ho prescrizione medica, sono automaticamente “a posto”?
No. La prescrizione spiega il contesto, ma la sicurezza stradale resta il criterio: segui le indicazioni del medico ed evita la guida nelle finestre critiche.
Conclusione
La Consulta non ha “ammorbidito” i controlli: ha messo un limite contro l’idea che il penale funzioni a interruttore (“positivo/negativo”) ignorando scienza e principi costituzionali.
La domanda che conta è una sola: c’era un pericolo concreto per la sicurezza stradale?
Se la risposta non è dimostrabile con elementi solidi e procedure corrette, l’automatismo non regge.
Fonti
- Corte costituzionale – Comunicato stampa (29/01/2026): https://www.cortecostituzionale.it/uploads/release/697b5455f33f9.pdf
- Corte costituzionale – Scheda pronuncia sent. n. 10/2026: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/10
- Ministero Interno/Salute – Circolare prot. 11280 (11/04/2025) PDF: https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/66/2025-04/circolare-prot-n.300.strad_.1.0000011280.u.2025-dell-11.04.2025.pdf
- Sistema Penale – Notizia e inquadramento: https://www.sistemapenale.it/it/notizie/guida-dopo-lassunzione-di-sostanze-stupefacenti-art-187-cds-la-pronuncia-della-corte-costituzionale
- ANSA – Sintesi giornalistica: https://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2026/01/29/guida-dopo-avere-assunto-droga-punibile-solo-se-crea-pericolo_d157c87a-3855-4f50-8f76-95fcce36a982.html
Questo articolo non è consulenza legale.